« Indietro

Ultime norme del Dipartimento di Stato americano sul visto J-1.

Come molti sapranno, il 19 giugno del 2007 il Dipartimento di Stato americano aveva apportato delle modifiche alle leggi che regolavano il visto J-1 per tirocinio/praticantato. Di recente il Dipartimento di Stato ha varato una Legge Finale che non solo modifica le norme per tirocinanti e stagisti, definendo così il testo di legge provvisorio del 2007, ma cambia anche alcuni requisiti inizialmente introdotti a quel tempo. La Legge Finale entrerà in vigore il 10 settembre 2010 ed andrà a rivedere lievemente la maniera in cui le applicazioni presentate alle organizzazioni designate dal Dipartimento di Stato per il J-1 saranno esaminate e aggiudicate.

Dopo aver esaminato i più di 1.600 commenti ricevuti in risposta all’iniziale proposta, il Dipartimento di Stato ha incorporato nella legge finale i seguenti emendamenti:

Una delle modifiche più importanti resa effettiva con la legge provvisoria del 2007 era la creazione di due distinte e separate classificazioni per quei visitatori che entravano negli Stati Uniti per un programma di scambio culturale (stagisti e tirocinanti). Secondo il Dipartimento di Stato, uno stagista è eleggibile a partecipare ad un tirocinio di 12 mesi pertinente alla sua area di studio negli Stati Uniti a condizione che questi presenti la domanda nel corso dei suoi studi universitari o entro un anno dall’ottenimento della laurea. In qualità di tirocinante, invece, è eleggibile a partecipare ad un tirocinio di 18 mesi colui/colei che, al momento della presentazione della domanda, possegga già una laurea o un certificato emesso da un’istituzione accademica secondaria all’estero ed almeno un anno di esperienza lavorativa post-laurea fuori dagli Stati Uniti. In mancanza di un titolo accademico, l’applicante dovrà avere cinque anni di esperienza lavorativa nel settore in cui si richiede il tirocinio negli StatiUniti.

In risposta ai commenti ricevuti contrari al requisito secondo cui il praticantato debba essere attinente all’area di studio dello studente, il Dipartimento di Stato ha stabilito che per beneficiare del Programma di Scambio Culturale, è essenziale che sia i programmi di tirocinio che praticantato debbano essere attinenti alle aree di studio dell’applicante e rappresentino per tanto una scelta avanzata per quella che sarà la futura carriera dell’applicante.

Mentre il Dipartimento di Stato ha richiesto agli Sponsor (ad esempio la Camera di Commercio Italo-Americana) di accertarsi che sia i tirocinanti che gli stagisti posseggano adeguate capacità di esprimersi in lingua inglese utili per poter operare nell’ambito del loro tirocinio o praticantato, la legge provvisoria del 2007 stabiliva che le competenze linguitiche dovevano essere verificate necessariamente attraverso un test di lingua inglese, un documento firmato da un’istituzione accademica o scuola di inglese, o attraverso altri metodi quali, ad esempio, un’intervista condotta dallo sponsor sia in persona che attraverso video.

Tutti i commenti ricevuti invitavano il Dipartimento di Stato ad accettare anche le conversazioni telefoniche quale strumento di verifica delle competenze linguistiche. Considerando che, diversamente dagli Stati Uniti, la video conferenza non è diffusa in tutti Paesi, il Dipartimento di Stato ha acconsentito all’uso del telefono solo se la possibilità di effettuare una video conferenza non sia attuabile.

Sempre in conformità alla legge del 2007, il Programma di Scambio Culturale richiedeva che gli sponsor richiedessero ad ogni singolo datore di lavoro ospitante il numero di identificazione Dun & Bradstreet.

In risposta ai commenti ricevuti, il Dipartimento di Stato ha eliminato questo requisito dalla sua legge finale.

Poichè gli sponsor erano stati da sempre ritenuti responsabili di possedere e mantenere sia l’abilità che le risorse necessarie per garantire un programma di tirocinio o praticantato ben strutturato, con la legge provvisoria del 2007 il Dipartimento di Stato impose agli sponsor di condurre delle visite in loco presso gli uffici del datore di lavoro ospitante che non avesse partecipato in precedenza ai propri programi di scambio, che avesse meno di 25 impiegati o meno di tre milioni di dollari in reddito annuale.

Nonostante commenti che si opponevano alle visite in loco, il Dipartimento di Stato ha reiterato che questi requisiti sono una metodologia ragionevole per assicurare che i cittadini stranieri che partecipano ai programmi J-1 siano collocati presso aziende che possano provvedere quell’esperienza di tirocinio o praticantato cosi come descritta nei programmi di collocamneto (“Placement Plans”) presentati alle potenziali organizzazioni sponsor dei J-1.

Nel 2007, il Dipartimento di Stato stabilì che chi avesse già partecipato in programmi di tirocinio/praticantato era eleggibile a partecipare a programmi di tirocinio/praticantato supplementari sotto certe condizioni.

Il Dipartimento di Stato ha confermato che sia per i tirocinanti che gli stagisti, programmi supplementari di tirocinio o praticantato dovevano essere finalizzati ad un ulteriore sviluppo delle competenze o inerenti ad un campo di competenza diverso. Gli stagisti possono partecipare ad ulteriori programmi di praticantato a patto che mantengano il loro status di studente o inizino un nuovo programma di praticantato entro 12 mesi dalla laurea. I tirocinanti, invece, possono partecipare ad un ulteriore programma di tirocinio dopo un periodo di 2 anni di residenza fuori dagli Stati Uniti a conclusione del tirocinio iniziale. I partecipanti che abbiano completato con successo i programmi di praticantato e che non poseggono piu i requisiti per un ulteriore praticantato possono, a loro volta, partecipare in programmi di tirocinio dopo aver trascorso 2 anni fuori dagli Stati Uniti a conclusione del praticantato. Fintanto che i partecipanti posseggono i requisiti di selezione e soddisfano queste condizioni, non esiste un limite di numero dei programmi di tirocinio o praticantato a cui l’applicante può partecipare.

In conclusione, il Dipartimento di Stato ha reiterato l’obbligo degli sponsor di verificare che le compagnie ospitanti garantiscano polizze assicurative contro gli infortuni. Le compagnie che invece sono esenti dal provvedere questo tipo di polizza devono in alternativa presentare documentazione ufficiale che giustifichi tale esenzione.

La Legge Finale rappresenta un approccio del tutto essenziale al programma J-1 negli Stati Uniti. Secondo la nuova legge, gli studenti stranieri che si laureano presso istituti americani non possono più partecipare a programmi J-1 negli Stati Uniti sulla base del fatto che il Dipartimento americano stabilisce che l’applicante debba essersi laureato o stia seguendo un corso di studio presso un istituto all’estero. Per questi motivi, al fine di partecipare ad un programma di tirocinio o praticantato con il visto J-1 gli applicanti devono aver conseguito la laurea o essere iscritti presso un’università all’estero o, in alternativa, possedere cinque anni di esperienza lavorativa. In entrambi i casi, il livello educativo o l’esperienza lavorativa dell’applicante deve essere in un campo pertinente all’ambito del tirocinio che si intende svolgere.

Liuzzo & Associates
One Penn Plaza, Suite 2016 | New York, NY 10119
Tel: (212) 736-2100 | Fax: (212) 736-2159 | www.liuzzolaw.com | info@liuzzo.com